Dal 1° luglio le imprese che fanno domanda di contributi de minimis ai sensi dei vari regolamenti europei non avranno più l’obbligo di compilare e sottoscrivere il modulo di autocertificazione degli aiuti percepiti nell’anno della domanda e nei due esercizi fiscali precedenti.
Ciò per effetto del fatto che l’obbligo di registrazione degli aiuti concessi nei registri nazionali degli aiuti di stato (RNA, SIAN e SIPA), come stabilito dall’articolo 52 della legge 234/2012, è in vigore esattamente da tre anni.
Si deve precisare, però, che i suddetti registri non raccolgono tutte le informazioni necessarie ai controlli, soprattutto quello relativo al perimetro dell’impresa unica. Per tale ragione gli enti che concedono l’aiuto potranno comunque richiedere alle imprese delle autocertificazioni semplificate.
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