Applicazione della “causa di forza maggiore” e proroga per la realizzazione degli interventi finanziati dal PSR: sono gli elementi principali del nuovo provvedimento approvato dalla Giunta Regionale del Veneto.
I limiti allo spostamento delle persone e il divieto delle attività formative in presenza stanno impedendo lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione delle operazioni finanziate dal PSR 2014-2020 e ritardando la loro conclusione e la presentazione delle domande di pagamento del saldo dell’aiuto entro i tempi stabiliti dai relativi bandi del PSR.
Per queste ragioni, con la deliberazione n.319 del 17 marzo 2020 (pubblicazione nel BUR prevista per il 20 marzo) approvata nel quadro delle misure di adeguamento all’emergenza COVID-19, viene applicato l’istituto della causa di forza maggiore ai beneficiari dei bandi del PSR che si trovano nell’impossibilità di rispettare i termini temporali stabiliti dal PSR in condizioni ordinarie.
Sempre a questo scopo sono stati modificati gli Indirizzi Procedurali che regolano la gestione del PSR, integrando tra le cause di forza maggiore l’evento “biotico” (fenomeno riconducibile ad organismi viventi) dell’emergenza epidemiologica.
Operazioni prorogate: quali bandi
La situazione interessa potenzialmente alcune migliaia di beneficiari per i quali è stata stabilita una proroga generale di sei mesi dei termini di realizzazione degli interventi e di presentazione della domanda di pagamento del saldo dell’aiuto per le operazioni in corso di realizzazione, alla data dei provvedimenti emergenziali. Gli interventi interessati riguardano i seguenti bandi: DGR 989/2017, DGR 2112/2017, DGR 736/2018, DGR 1940/2018, DGR 650/2019, DGR 835/2019 e DGR 836/2019.
Analoga proroga di sei mesi viene disposta per le operazioni in corso di realizzazione, alla data dei provvedimenti emergenziali, finanziate dai bandi relativi alla Misura 19 – Sviluppo locale, gestiti dai nove Gruppi di azione locale del Veneto.
Bandi precedenti
Seguiranno invece una diversa procedura le eventuali operazioni in corso di realizzazione, finanziate da precedenti bandi che non sono oggetto della proroga di questo provvedimento e per le quali sono già stati autorizzati (su richiesta del singolo beneficiario) tempi di realizzazione più lunghi. In questi casi Avepa valuterà, sulla base della richiesta e della documentazione fornita, l’applicabilità della causa di forza maggiore “emergenza epidemiologica” per la concessione di nuovi termini per la conclusione dell’operazione finanziata.
Attività formative
Un particolare impatto è determinato dalla sospensione delle attività relative ai corsi professionali e alle iniziative informative nell’ambito dei progetti finanziati dalla Misura 1 e dal tipo di intervento 2.3.1 (DGR n. 736/2018 e DGR n. 457/2019), in corso di realizzazione. Ai fini del loro completamento, una volta terminate le misure in atto di contenimento dell’epidemia, si è disposto di non applicare le riduzioni relative all’impegno “Rispetto del numero minimo di partecipanti” e agli altri impegni regolati dalle disposizioni generali su “Sanzioni e riduzioni”.
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